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Cambio di Residenza in Tempo Reale al Comune di Ollolai
31 dicembre 2012 alle 17:11:24


IL CAMBIO DI RESIDENZA IN TEMPO REALE

Dal 9 maggio 2012 è in vigore, in attuazione delle disposizioni dell’art.5 del D.L. 9 febbraio 2012 ( legge di conversione 35 del 4 aprile 2012), il “Cambio di Residenza in tempo reale”.

 

Informazioni e Modulistica

Le domande di iscrizione provenienti da altro comune o dall’ estero, il cambio di abitazione all’interno del comune, o di trasferimento all’estero (per i soli cittadini italiani) redatte su modulistica ministeriale (reperibile alla voce modulistica) debitamente compilata e sottoscritta e corredata della documentazione indicata dal Ministero stesso, potranno essere presentate:

  • Allo sportello Ufficio Anagrafe

  • Per posta raccomandata all’indirizzo: Comune di Ollolai Via G. Mazzini, n.2 - 08020 Ollolai

  • Per fax al n. 078451499

  • Per via telematica agli indirizzi:

PEC: protocollo.ollolai@pec.it

Oppure alla mail:

In questi casi tuttavia nel rispetto di una delle seguenti condizioni:

la richiesta sia sottoscritta con firma digitale;

la dichiarazione sia trasmessa dalla casella di posta elettronica certificata (pec) del dichiarante;

la dichiarazione recante la firma in originale e la riproduzione integrale del documento d’identità valido del dichiarante, siano acquisite a mezzo scanner e trasmessi per posta elettronica semplice.

La dichiarazione di residenza è resa a norma del D.P.R. 445/2000, pertanto in caso di dichiarazioni mendaci si applicano gli art. 75,76 e 77 dello stesso D.P.R., che dispone la decadenza dei benefici acquisiti (ovvero il ripristino della posizione anagrafica precedente, come non fosse mai intervenuta alcuna modifica), nonché il rilievo penale.

 

E’ inoltre prevista la comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza.

 

 

Il nuovo Procedimento dei Cambi di Residenza.

 

 

La comunicazione d’avvio del procedimento, prevista dalla legge 241/90 (e recante l’informazione degli accertamenti eseguiti e la durata del procedimento) è rilasciata all’interessato contestualmente alla presentazione dell’istanza allo sportello, ovvero, successivamente con altro mezzo.

 

  • Entro due giorni lavorativi successivi all’istanza, il comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta e – ove ne ricorra il caso – richiede la cancellazione al comune di provenienza, il quale la dispone entro i successivi due giorni lavorativi; entro i successivi cinque giorni lavorativi, il comune di provenienza comunica/conferma al comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia.

  • Nelle more del procedimento, il comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, mentre il comune di provenienza sospende immediatamente la certificazione.

  • Il comune di nuova iscrizione dispone accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l’esito all’ interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena silenzio-assenso.

  • In caso di pre-requisiti mancanti ( es. titolo di soggiorno) o di esito negativo dell’accertamento in ordine alla dimora abituale – fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra – il comune invia all’interessato il preavviso di rigetto previsto dall’art.10 bis Legge 241/90. L’interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. L’Ufficiale d’ Anagrafe avrà altri 45 giorni a disposizione per la decisione finale. Le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente.

 

  • Le richieste prive d’informazioni essenziali sono irricevibili.

 

 

Documentazione da presentare:

 

 

  • Indirizzo esatto dell’abitazione( denominazione via dello stradario ufficiale, numero civico);

  • Documento di riconoscimento ( per gli stranieri passaporto o documento equipollente);

  • Codice fiscale, se non già residenti nel Comune;

  • Patente di guida e carta di circolazione/contrassegno di identificazione degli eventuali veicoli di proprietà, necessari al dichiarante per poter compilare la richiesta di aggiornamento di indirizzo da inoltrare alla Motorizzazione Civile (una per ogni familiare interessato - NB in alcuni particolari casi ( auto d’epoca, taxi, veicoli agricoli, rimorchi superiori a 7 tonnellate ecc.) il titolare del documento deve provvedere alla variazione direttamente, attraverso la locale Motorizzazione Civile.

  • Informazioni utili ad orientare l’attività informativa della Polizia locale

  • Nel caso di inserimento in nucleo familiare già residente nell’abitazione, dichiarazione di conferma di un membro maggiorenne del nucleo in questione (*)

  • Per le scissioni di nucleo familiare comprendenti minori, il consenso al trasferimento dell’altro genitore (*)

(*) entrambi le dichiarazioni consentono di evitare la sospensione del procedimento per informarne i cointeressati.

 

Oltre a quanto sopra gli stranieri devono produrre:

 

  • Se appartenenti agli altri paesi dell’U.E.: documentazione del possesso dei requisiti previsti per il soggiorno o Attestazione di Soggiorno Permanente e richiesta di iscrizione anagrafica

 

  • Se appartenenti ad un paese extracomunitario permesso/carta di soggiorno, o ricevuta della richiesta di rinnovo, o, nei casi previsti, la ricevuta della presentazione del primo permesso e passaporto con visto d’ingresso per motivi familiari/di lavoro rilasciato dall’Autorità Consolare Italiana nel paese d’origine e copia non autenticata del nulla-osta/contratto di lavoro sottoscritto allo Sportello Unico per l’immigrazione.

 

MODULISTICA categoria di riferimento :